Art. 4
Misure nella zona di sorveglianza
In vigore dal 17 feb 2006
Misure nella zona di sorveglianza
1. Lo Stato membro interessato provvede affinché nella zona di sorveglianza siano applicate almeno le misure seguenti:
a)
individuazione di tutte le aziende presenti nella zona;
b)
attuazione di opportune misure di biosicurezza presso l'allevamento, compreso l'uso dei mezzi appropriati di disinfezione alle entrate e alle uscite dall'azienda;
c)
attuazione delle misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE;
d)
controllo del movimento del pollame e degli altri volatili in cattività, nonché delle uova da cova, all'interno della zona.
2. Lo Stato membro interessato provvede affinché nella zona di sorveglianza siano vietati:
a)
il movimento di pollame e altri volatili in cattività al di fuori della zona per i primi 15 giorni successivi all'istituzione della zona stessa;
b)
la concentrazione di pollame e altri volatili per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni;
c)
la caccia di uccelli selvatici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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