Art. 9

Art. 9

In vigore dal 16 feb 2006
Per i test sierologici della rabbia la Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per le funzioni e i compiti di cui all’allegato II della decisione 2000/258/CE, che saranno espletati dal laboratorio dell’AFSSA, Nancy, Francia. L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dall’AFSSA di Nancy per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 165 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006.
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