Art. 8

Art. 8

In vigore dal 16 feb 2006
Per la febbre catarrale degli ovini la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per le funzioni e i compiti di cui all’allegato II della direttiva 2000/75/CE, che saranno espletati dal Pirbright Laboratory, Regno Unito. L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dal Pirbright Laboratory per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 175 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006. L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dal Pirbright Laboratory per l’organizzazione di un seminario tecnico sui metodi diagnostici della febbre catarrale ed è pari all’importo massimo di 25 000 EUR.
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