Art. 6

Art. 6

In vigore dal 16 feb 2006
Per le malattie dei molluschi bivalvi la Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per le funzioni e i compiti di cui all’allegato B della direttiva 95/70/CE, che saranno espletati dall’Ifremer, La Tremblade, Francia. L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dall’Ifremer per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 90 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:141(1):oj#art-6