Art. 3

Art. 3

In vigore dal 16 feb 2006
Per l’influenza aviaria la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per le funzioni e i compiti di cui all’allegato V della direttiva 92/40/CEE, che saranno espletati dal Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Regno Unito. L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dal Central Veterinary Laboratory per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 300 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006.
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