Art. 11

Art. 11

In vigore dal 16 feb 2006
Per la valutazione dei risultati delle prove sui bovini riproduttori di razza pura e l’uniformazione dei metodi di prova la Comunità concede un aiuto finanziario alla Svezia per le funzioni e i compiti di cui all’allegato II della decisione 96/463/CE, che saranno espletati dall’INTERBULL Centre, Uppsala, Svezia. L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili sostenute dall’INTERBULL Centre per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 65 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006.
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