Art. 3
In vigore dal 15 feb 2006
1.
BNG SL fornisce alla Commissione, al termine del periodo specificato calcolato a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione, un rapporto con la descrizione dei provvedimenti adottati per risanare la situazione di cui all’, paragrafo 2.
2.
BNG SL fornisce alla Commissione, al termine dell’ulteriore periodo specificato, un rapporto con la descrizione dei previsti risultati raggiunti mediante i provvedimenti posti in essere in conformità dell’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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