Art. 3 · Misure nella zona di protezione

Art. 3

Misure nella zona di protezione

In vigore dal 15 feb 2006
Misure nella zona di protezione 1.   L’Ungheria provvede affinché nella zona di protezione siano applicate almeno le misure seguenti: a) individuazione di tutte le aziende presenti nella zona; b) visite periodiche documentate a tutte le aziende commerciali, con un esame clinico del pollame comprendente, se necessario, la raccolta di campioni per le analisi di laboratorio; c) attuazione di opportune misure di biosicurezza presso l’allevamento, compresa la disinfezione alle entrate e alle uscite dall’azienda, la sistemazione o la chiusura del pollame in luoghi in cui possa essere evitato il contatto diretto o indiretto con altro pollame e altri volatili in cattività; d) attuazione delle misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE; e) controllo del movimento dei prodotti derivati dal pollame in conformità dell’; f) monitoraggio attivo della malattia nella popolazione degli uccelli selvatici, in particolare quelli acquatici, se necessario con la collaborazione dei cacciatori e dei bird-watcher, specificamente istruiti sulle misure atte a proteggersi dall’infezione col virus e a prevenire la diffusione del virus fra gli animali ad esso sensibili; g) campagne di sensibilizzazione riguardo alla malattia tra i proprietari dei volatili, i cacciatori e i bird-watcher. 2.   L’Ungheria provvede affinché nella zona di protezione siano vietati: a) la rimozione di pollame e altri volatili in cattività dall’azienda in cui sono tenuti; b) la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni; c) il trasporto di pollame e altri volatili in cattività attraverso la zona, escluso il transito sulle principali strade e ferrovie e il trasporto verso la macellazione immediata; d) l’invio dalla zona di uova da cova; e) l’invio dalla zona di carne fresca o macinata, preparati e prodotti a base di carne di pollame e altri volatili in cattività, nonché di selvaggina da penna selvatica; f) il trasporto o lo spargimento al di fuori della zona di strame usato o concime non trattato proveniente da aziende dell’area, ad eccezione del trasporto per la lavorazione a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002; g) la caccia di uccelli selvatici.
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