Art. 7 · Deroghe per le uova da cova

Art. 7

Deroghe per le uova da cova

In vigore dal 15 feb 2006
Deroghe per le uova da cova 1.   In deroga all’, paragrafo 2, lettera d), la Germania può autorizzare: a) il trasporto di uova da cova dalla zona di protezione verso un centro d’incubazione designato sul territorio della Germania; b) l’invio di uova da cova dalla zona di protezione verso centri d’incubazione situati al di fuori del territorio della Germania, purché: i) le uova da cova siano state raccolte da gruppi di animali: — non sospettati di infezione col virus dell’influenza aviaria, — risultati negativi a un’indagine sierologica dell’influenza aviaria atta a rivelare una prevalenza del 5 % con un’affidabilità non inferiore al 95 %; ii) siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d) della direttiva 2005/94/CE. 2.   I certificati di polizia sanitaria di cui al modello 1 dell’allegato IV alla direttiva 90/539/CEE del Consiglio che accompagnano le partite di uova da cova di cui al paragrafo 1, lettera b), inviate verso altri Stati membri recano la dicitura: «Le condizioni zoosanitarie della presente partita sono conformi alla decisione 2006/104/CE della Commissione.»
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