Art. 7
Deroghe per le uova da cova
In vigore dal 15 feb 2006
Deroghe per le uova da cova
1. In deroga all’, paragrafo 2, lettera d), la Germania può autorizzare:
a)
il trasporto di uova da cova dalla zona di protezione verso un centro d’incubazione designato sul territorio della Germania;
b)
l’invio di uova da cova dalla zona di protezione verso centri d’incubazione situati al di fuori del territorio della Germania, purché:
i)
le uova da cova siano state raccolte da gruppi di animali:
—
non sospettati di infezione col virus dell’influenza aviaria,
—
risultati negativi a un’indagine sierologica dell’influenza aviaria atta a rivelare una prevalenza del 5 % con un’affidabilità non inferiore al 95 %;
ii)
siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d) della direttiva 2005/94/CE.
2. I certificati di polizia sanitaria di cui al modello 1 dell’allegato IV alla direttiva 90/539/CEE del Consiglio che accompagnano le partite di uova da cova di cui al paragrafo 1, lettera b), inviate verso altri Stati membri recano la dicitura:
«Le condizioni zoosanitarie della presente partita sono conformi alla decisione 2006/104/CE della Commissione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2006:104(1):oj#art-7