Art. 3
Misure nella zona di protezione
In vigore dal 14 feb 2006
Misure nella zona di protezione
1. L'Austria provvede affinché nella zona di protezione siano applicate almeno le misure seguenti:
a)
individuazione di tutte le aziende presenti nella zona;
b)
visite periodiche documentate a tutte le aziende commerciali, con un esame clinico del pollame comprendente, se necessario, la raccolta di campioni per le analisi di laboratorio;
c)
attuazione di opportune misure di biosicurezza presso l’allevamento, compresa la disinfezione alle entrate e alle uscite dall’azienda, la sistemazione o la chiusura del pollame in luoghi in cui possa essere evitato il contatto diretto o indiretto con altro pollame e altri volatili in cattività;
d)
attuazione delle misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE;
e)
controllo del movimento dei prodotti derivati dal pollame in conformità dell’;
f)
monitoraggio attivo della malattia nella popolazione degli uccelli selvatici, in particolare quelli acquatici, se necessario con la collaborazione dei cacciatori e dei bird-watcher, specificamente istruiti sulle misure atte a proteggersi dall’infezione col virus e a prevenire la diffusione del virus fra gli animali ad esso sensibili;
g)
campagne di sensibilizzazione riguardo alla malattia tra i proprietari dei volatili, i cacciatori e i bird-watcher.
2. L'Austria provvede affinché nella zona di protezione siano vietati:
a)
la rimozione di pollame e altri volatili in cattività dall’azienda in cui sono tenuti;
b)
la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni;
c)
il trasporto di pollame e altri volatili in cattività attraverso la zona, escluso il transito sulle principali strade e ferrovie e il trasporto verso la macellazione immediata;
d)
l’invio dalla zona di uova da cova;
e)
l’invio dalla zona di carne fresca o macinata, preparati e prodotti a base di carne di pollame e altri volatili in cattività, nonché di selvaggina da penna selvatica;
f)
il trasporto o lo spargimento al di fuori della zona di strame usato o concime non trattato proveniente da aziende dell’area, ad eccezione del trasporto per la lavorazione a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002;
g)
la caccia di uccelli selvatici.
Storico versioni
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Proeli:dec:2006:94(1):oj#art-3