Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 feb 2006
Ai fini della presente decisione si intende per: a) «nematode del pino (PWN)»: Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al.; b) «legname e cortecce sensibili»: le cortecce isolate di conifere (Coniferales), escluse quelle di Thuja L.; c) «piante sensibili»: piante (ad eccezione di frutta e semi) di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr.
Storico versioni

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