Art. 6 · Deroghe per gli uccelli vivi e i pulcini di un giorno

Art. 6

Deroghe per gli uccelli vivi e i pulcini di un giorno

In vigore dal 10 feb 2006
Deroghe per gli uccelli vivi e i pulcini di un giorno 1.   In deroga all’, paragrafo 2, lettera a), la Grecia può autorizzare il trasporto di pollastre mature per la deposizione e tacchini da ingrasso verso le aziende poste sotto controllo ufficiale site nella zona di protezione o di sorveglianza. 2.   In deroga all’, paragrafo 2, lettera a) o all’, paragrafo 2, lettera a), la Grecia può autorizzare il trasporto di: a) pollame destinato a macellazione immediata, incluse le ovaiole da riforma, verso un macello sito nella zona di protezione o di sorveglianza o, se ciò risulta impossibile, verso un macello designato dall’autorità competente e sito al di fuori della zona; b) pulcini di un giorno dalla zona di protezione verso aziende poste sotto controllo ufficiale sul territorio della Grecia nelle quali non vi siano altro pollame o volatili in cattività, eccezion fatta per i volatili da compagnia di cui all’, paragrafo 2, lettera c), punto i), separati dal pollame; c) pulcini di un giorno dalla zona di sorveglianza alle aziende poste sotto controllo ufficiale sul territorio della Grecia; d) pollastre mature per la deposizione e tacchini da ingrasso dalla zona di sorveglianza verso le aziende poste sotto controllo ufficiale sul territorio della Grecia; e) volatili da compagnia di cui all’, paragrafo 2, lettera c), punto i), verso locali posti sul territorio della Grecia in cui non si tenga pollame, se l’invio è costituito al massimo da cinque volatili in gabbia, indipendentemente dalle norme nazionali di cui all’, terzo comma, della direttiva 92/65/CEE; f) volatili di cui all’, paragrafo 2, lettera c), punto ii), provenienti da organismi, istituti e centri riconosciuti in conformità dell’articolo 13 della direttiva 92/65/CEE, o ad essi diretti.
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