Art. 3
Misure nella zona di protezione
In vigore dal 10 feb 2006
Misure nella zona di protezione
1. La Grecia provvede affinché nella zona di protezione siano applicate almeno le misure seguenti:
a)
individuazione di tutte le aziende presenti nella zona;
b)
visite periodiche documentate a tutte le aziende commerciali, con un esame clinico del pollame comprendente, se necessario, la raccolta di campioni per le analisi di laboratorio;
c)
attuazione di opportune misure di biosicurezza presso l’allevamento, compresa la disinfezione alle entrate e alle uscite dall’azienda, la sistemazione o la chiusura del pollame in luoghi in cui possa essere evitato il contatto diretto o indiretto con altro pollame e altri volatili in cattività;
d)
attuazione delle misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE;
e)
controllo del movimento dei prodotti derivati dal pollame in conformità dell’;
f)
monitoraggio attivo della malattia nella popolazione degli uccelli selvatici, in particolare quelli acquatici, se necessario con la collaborazione dei cacciatori e dei bird-watcher, specificamente istruiti sulle misure atte a proteggersi dall’infezione col virus e a prevenire la diffusione del virus fra gli animali ad esso sensibili;
g)
campagne di sensibilizzazione riguardo alla malattia tra i proprietari dei volatili, i cacciatori e i bird-watcher.
2. La Grecia provvede affinché nella zona di protezione siano vietati:
a)
la rimozione di pollame e altri volatili in cattività dall’azienda in cui sono tenuti;
b)
la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni;
c)
il trasporto di pollame e altri volatili in cattività attraverso la zona, escluso il transito sulle principali strade e ferrovie e il trasporto verso la macellazione immediata;
d)
l’invio dalla zona di uova da cova;
e)
l’invio dalla zona di carne fresca o macinata, preparati e prodotti a base di carne di pollame e altri volatili in cattività, nonché di selvaggina da penna selvatica;
f)
il trasporto o lo spargimento al di fuori della zona di strame usato o concime non trattato proveniente da aziende dell’area, ad eccezione del trasporto per la lavorazione a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002;
g)
la caccia di uccelli selvatici.
Storico versioni
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