Art. 2 · Istituzione di zone di protezione e di sorveglianza

Art. 2

Istituzione di zone di protezione e di sorveglianza

In vigore dal 10 feb 2006
Istituzione di zone di protezione e di sorveglianza 1.   La Grecia istituisce attorno all’area in cui è confermata la presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità causata dal virus dell’influenza A del sottotipo H5 negli uccelli selvatici ed è sospettato o confermato il tipo di neuroaminidasi N1: a) una zona di protezione del raggio di almeno tre chilometri, b) una zona di sorveglianza del raggio di almeno dieci chilometri, compresa la zona di protezione. 2.   L’istituzione delle zone di protezione e sorveglianza di cui al paragrafo 1 tiene conto dei fattori geografici, amministrativi, ecologici ed epizootici che riguardano l’influenza aviaria, nonché delle strutture di monitoraggio disponibili. 3.   Se le zone di protezione o sorveglianza si estendono al territorio di altri Stati membri, la Grecia collabora con le autorità di tali Stati membri ai fini dell’istituzione delle zone stesse. 4.   La Grecia comunica alla Commissione e agli altri Stati membri i dati delle zone di protezione e sorveglianza istituite a norma del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:86(1):oj#art-2