Art. 3

Art. 3

In vigore dal 6 feb 2006
Il contributo finanziario della Comunità per ciascun programma di cui all'allegato è versato soltanto se: a) lo Stato membro interessato ha fornito alla Commissione, mediante la documentazione del caso, la prova dell'acquisto e/o del miglioramento degli impianti e/o delle attrezzature elencati nel programma; e b) lo Stato membro interessato ha presentato alla Commissione una richiesta di pagamento del contributo finanziario della Comunità, conformemente alle disposizioni dell' del regolamento (CE) n. 998/2002.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:84(1):oj#art-3