Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 feb 2006
Gli Stati membri sottopongono all’approvazione della Commissione, entro il 7 febbraio 2006, i programmi relativi all’effettuazione di indagini sull’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici, in conformità dell’allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:101(1):oj#art-1