Art. 3 · Condizioni di pagamento e documenti giustificativi

Art. 3

Condizioni di pagamento e documenti giustificativi

In vigore dal 31 gen 2006
Condizioni di pagamento e documenti giustificativi 1.   Il contributo finanziario della Comunità di cui all' sarà versato sulla base dei seguenti elementi: a) una domanda contenente i dati specificati nell’allegato presentata entro il termine ultimo di cui al paragrafo 2 del presente articolo; b) i documenti giustificativi di cui all’, inclusa una relazione epidemiologica e un rapporto finanziario; c) i risultati di qualsiasi controllo in loco effettuato conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE. I documenti di cui alla lettera b) devono essere messi a disposizione ai fini dei controlli in loco di cui alla lettera c). 2.   La domanda di cui al paragrafo 1, lettera a), deve essere presentata con un modulo informatizzato entro sessanta giorni di calendario dalla data di notifica della presente decisione. In caso di mancato rispetto di tale termine, il contributo finanziario della Comunità sarà ridotto del 25 % per ciascun mese di ritardo.
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