Art. 1 · Modifiche

Art. 1

Modifiche

In vigore dal 30 gen 2006
Modifiche La decisione 2001/923/CE è modificata come segue: 1) all’, paragrafo 2, l’ultima frase è sostituita dalla seguente: «Il suo periodo di applicazione ha inizio il 1o gennaio 2002 e si conclude il 31 dicembre 2006.»; 2) all’, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera: «e) un obiettivo di pubblicazione dei risultati conseguiti, come parte dello scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche.»; 3) all’, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera d): «d) a titolo secondario l’assistenza finanziaria per la cooperazione nelle operazioni transfrontaliere, quando essa non sia fornita da altre istituzioni e altri organismi europei.»; 4) all’articolo 6, il primo comma è sostituito dal seguente: «L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del programma d’azione comunitario per il periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 ammonta a 4 milioni di EUR. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del programma d’azione comunitario per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 ammonta a 1 milione di EUR.»; 5) all’articolo 10, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «In casi debitamente giustificati la Comunità si fa carico, mediante cofinanziamento, di una quota fino all’80 %, delle spese per il sostegno operativo di cui all’, in particolare:»; 6) all’articolo 11 «70 %» è sostituito da «80 %»; 7) l’articolo 12 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri possono presentare uno o, in via eccezionale, due progetti all’anno riguardanti i workshop, gli incontri e i seminari di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, fatta salva la presentazione di progetti supplementari a titolo di tirocini e scambi o di assistenza»; b) al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «Nel caso in cui uno Stato membro presenti più di un progetto, il coordinamento viene effettuato dall’autorità nazionale competente ai sensi della definizione di cui all’, lettera b), quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1338/2001.»; c) al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) l’intrinseca qualità del progetto in termini di ideazione, organizzazione, presentazione, obiettivi e rapporto costi/benefici»; d) al paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera: «h) compatibilità con i lavori in corso di svolgimento o programmati nel quadro dell’azione dell’UE nell’ambito della lotta alla contraffazione monetaria».
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