Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 gen 2006
I prodotti sono presentati in modo da poter essere facilmente suddivisi in porzioni contenenti un massimo di 3 g (in caso di 1 porzione giornaliera) o di 1 g (in caso di tre porzioni giornaliere) di fitosteroli/fitostanoli addizionati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:58(1):oj#art-2