Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 gen 2006
La decisione 90/424/CEE è modificata come segue: 1) L’articolo 3 è modificato come segue: a) nel paragrafo 1 il sesto trattino è soppresso; b) nel paragrafo 2 il primo trattino è sostituito dal seguente: «— l’abbattimento degli animali delle specie sensibili, colpiti o contaminati o sospetti di essere colpiti o contaminati e la loro distruzione;» c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Se, a causa dell’evoluzione della situazione nella Comunità, dovesse risultare opportuno continuare l’azione di cui al paragrafo 2 e all’articolo 3 bis, può essere adottata, secondo la procedura di cui all’articolo 41, una nuova decisione relativa al contributo finanziario della Comunità, che potrà essere superiore al 50 % previsto al paragrafo 5, primo trattino. Al momento dell’adozione della suddetta decisione, possono essere adottate tutte le misure necessarie che lo Stato membro interessato deve applicare per assicurare il successo dell’azione e, in particolare, misure diverse da quelle citate al paragrafo 2.» 2) È inserito l’articolo seguente: «Articolo 3 bis 1.   Il presente articolo e l’articolo 3, paragrafi 3 e 4, si applicano nel caso in cui l’influenza aviaria si manifesti nel territorio di uno Stato membro. 2.   Lo Stato membro interessato ottiene un contributo finanziario della Comunità per l’eradicazione dell’influenza aviaria se sono state applicate in modo completo ed efficace, in ottemperanza della legislazione comunitaria in materia, le misure minime di lotta previste dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (*1) e se, nel caso della soppressione di animali di specie sensibili colpiti o contaminati o che si suppone che siano stati colpiti o contaminati, i proprietari del bestiame sono stati indennizzati in modo rapido ed adeguato. 3.   Il contributo finanziario della Comunità ripartito, se del caso, in più quote, ammonta: — al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro per l’indennizzo dei proprietari per i costi di abbattimento del pollame o di altri volatili tenuti in cattività, — al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro per la distruzione degli animali e dei loro prodotti, pulizia e disinfezione dell’azienda e del materiale, distruzione degli alimenti contaminati e distruzione dei materiali contaminati, qualora questi non possano essere disinfettati, — nel caso in cui la vaccinazione di emergenza sia stata decisa a norma dell’articolo 54 della direttiva 2005/94/CE, al 100 % delle spese per la fornitura del vaccino e al 50 % delle spese per l’esecuzione della vaccinazione stessa. (*1)   GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.» " 3) Nell’articolo 6, paragrafo 1, nell’articolo 7, paragrafo 1, e nell’articolo 8, paragrafo 1, è inserito, dopo il riferimento «all’articolo 3, paragrafo 1», il riferimento «all’articolo 3 bis, paragrafo 1.» 4) Nell’allegato, al gruppo 1 è aggiunto il seguente trattino: «— influenza aviaria.»
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