Art. 9 · Pista di controllo

Art. 9

Pista di controllo

In vigore dal 20 gen 2006
Pista di controllo 1.   I sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri assicurano un'adeguata pista di controllo. 2.   La pista di controllo è considerata sufficiente quando permette: a) di confrontare le dichiarazioni certificate di spesa presentate alla Commissione con le singole registrazioni di spesa e i relativi documenti giustificativi tenuti ai vari livelli dell'amministrazione dell’autorità responsabile e dell’autorità delegata e dal beneficiario delle sovvenzioni; nonché b) di controllare l'assegnazione e i trasferimenti dei fondi comunitari concessi a titolo del Fondo e delle fonti di cofinanziamento del progetto. 3.   L'autorità responsabile predispone procedure volte a garantire che venga registrata l’ubicazione di tutti i documenti riguardanti determinati pagamenti effettuati nell'ambito del Fondo europeo per i rifugiati e che i documenti possano essere messi a disposizione per fini ispettivi su richiesta: a) dell’Autorità di controllo; b) dell’Autorità di certificazione; c) dei funzionari e degli agenti delegati dalla Commissione, compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalla Corte dei conti. 4.   Per i cinque anni successivi al pagamento da parte della Commissione del saldo relativo a ciascun programma annuale, l’autorità responsabile tiene a disposizione della Commissione, dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Corte dei conti tutti i documenti giustificativi — originali o copie certificate conformi agli originali su supporti di dati generalmente accettati — relativi alle spese e ai controlli inerenti al progetto interessato. Detto periodo è sospeso in caso di procedimento giudiziario, o su richiesta debitamente motivata della Commissione.
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