Art. 3
In vigore dal 20 gen 2006
1. Un organo funzionale dello Stato membro o un ente pubblico nazionale dallo stesso designato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della decisione 2004/904/CE (di seguito l’«autorità responsabile») tiene una contabilità degli importi recuperabili sui pagamenti di contributi comunitari già effettuati e prove a che gli importi siano recuperati senza indugio. Dopo il recupero, l’autorità responsabile riduce la successiva dichiarazione di spesa indirizzata alla Commissione a concorrenza degli importi recuperati o, se detto importo è insufficiente, effettua un rimborso alla Comunità. Gli importi dovuti maturano interessi di mora, calcolati dalla data di scadenza, al tasso stabilito conformemente all’articolo 86 delle modalità di attuazione del regolamento finanziario.
2. Gli Stati membri presentano alla Commissione, assieme alla relazione di cui all’articolo 28, paragrafo 2, della decisione 2004/904/CE, un elenco dei casi di irregolarità individuati, specificando gli importi recuperati o in attesa di recupero e, eventualmente, le procedure amministrative e giudiziarie avviate ai fini del recupero degli importi indebitamente pagati.
Storico versioni
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