Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 gen 2006
1.   Quando devono essere recuperati taluni importi a seguito della soppressione del contributo comunitario a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, della decisione 2004/904/CE, il servizio o l’organismo competente avvia la procedura di recupero e ne dà comunicazione all’autorità responsabile. Le informazioni sui recuperi sono comunicate alla Commissione e la contabilità viene tenuta conformemente all’ della presente decisione. 2.   Nella relazione di cui all’articolo 28, paragrafo 2, della decisione 2004/904/CE, gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità da essi decise o proposte per il riutilizzo dei fondi soppressi.
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