Art. 3
In vigore dal 20 gen 2006
1. L’ammissibilità delle spese sostenute per le azioni finanziate nel quadro dei programmi annuali di cui all’articolo 16 della decisione 2004/904/CE è determinata in base alle norme contenute nell’allegato della presente decisione.
2. Gli Stati membri possono applicare, in materia di ammissibilità, disposizioni nazionali più rigorose di quelle stabilite dalla presente decisione.
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