Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 gen 2006
Ai fini della presente decisione, si intende per: 1) «Progetto»: l’insieme dei mezzi concretamente utilizzati dai beneficiari delle sovvenzioni per attuare in tutto o in parte un’operazione. Per ogni progetto occorre specificare chiaramente contenuti, durata, dotazione di bilancio, finalità, personale assegnato e denominazione dell’entità giuridica o del gruppo di entità giuridiche responsabili. 2) «Beneficiario» delle sovvenzioni: l’entità giuridica (ONG, autorità federali, nazionali, regionali o locali, altre organizzazioni senza scopo di lucro, società di diritto pubblico o privato, organizzazioni internazionali) responsabile dell’esecuzione dei progetti.
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