Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 gen 2006
Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:23(1):oj#art-2