Art. 3

Art. 3

In vigore dal 18 gen 2006
Gli Stati membri e la Commissione esaminano regolarmente, nell'ambito della procedura di consultazione prevista dalla decisione 77/587/CEE e sulla base, tra l'altro, delle informazioni fornite mediante il sistema d'informazione di cui all', le attività delle flotte dei paesi terzi indicati nelle decisioni di cui all', paragrafo 1.
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