Art. 4
Monitoraggio
In vigore dal 16 gen 2006
Monitoraggio
1. Durante tutto il periodo di validità dell’autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto a garantire che il piano di monitoraggio contenuto nella notifica, comprendente un piano generale di sorveglianza e destinato ad evidenziare eventuali effetti negativi sulla salute umana o animale o sull’ambiente derivanti dalla manipolazione o dall’uso del prodotto, sia messo in atto e applicato.
2. Il titolare dell’autorizzazione comunica direttamente agli operatori e agli utilizzatori le caratteristiche generali e di sicurezza del prodotto e le condizioni che si applicano al monitoraggio dello stesso, comprese le opportune misure di gestione da adottare in caso di disseminazione accidentale di semi.
3. Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri relazioni annuali sui risultati delle attività di monitoraggio.
4. Fatto salvo l’articolo 20 della direttiva 2001/18/CE, il piano di monitoraggio notificato è modificato, se del caso e previo accordo della Commissione e dell’autorità competente dello Stato membro al quale è stata inviata la notifica originaria, dal titolare dell’autorizzazione e/o dall’autorità competente dello Stato membro che ha ricevuto la notifica originaria alla luce dei risultati delle attività di monitoraggio. Le proposte riguardanti una revisione del piano di monitoraggio devono essere presentate alle autorità competenti degli Stati membri.
5. Il titolare dell’autorizzazione deve essere in grado di dimostrare alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri che:
a)
le reti di monitoraggio, in particolare quelle indicate nel piano di monitoraggio contenuto nella notifica, raccolgono informazioni utili per il monitoraggio del prodotto;
b)
i membri di tali reti hanno accettato di mettere a disposizione del titolare dell’autorizzazione tali informazioni prima della data di presentazione della relazione sul monitoraggio alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri ai sensi del paragrafo 3.
Storico versioni
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