Art. 2 · Controlli ufficiali

Art. 2

Controlli ufficiali

In vigore dal 16 gen 2006
Controlli ufficiali 1.   Gli Stati membri, avvalendosi di idonei piani di campionamento e metodi di individuazione, assicurano a norma della direttiva 96/22/CE che ogni partita di carne equina e di prodotti a base di carne equina sia sottoposta a controlli ufficiali basati sul rischio, relativi in particolare alla presenza di determinate sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ß-agoniste, impiegate al fine di stimolare la crescita. 2.   Gli Stati membri presentano ogni tre mesi alla Commissione una relazione su tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di prodotti di cui al paragrafo 1. La relazione è trasmessa nel mese successivo a ciascun trimestre (aprile, luglio, ottobre e gennaio).
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