Art. 2
Controlli ufficiali
In vigore dal 16 gen 2006
Controlli ufficiali
1. Gli Stati membri, avvalendosi di idonei piani di campionamento e metodi di individuazione, assicurano a norma della direttiva 96/22/CE che ogni partita di carne equina e di prodotti a base di carne equina sia sottoposta a controlli ufficiali basati sul rischio, relativi in particolare alla presenza di determinate sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ß-agoniste, impiegate al fine di stimolare la crescita.
2. Gli Stati membri presentano ogni tre mesi alla Commissione una relazione su tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di prodotti di cui al paragrafo 1. La relazione è trasmessa nel mese successivo a ciascun trimestre (aprile, luglio, ottobre e gennaio).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:27(1):oj#art-2