Art. 4
Misure transitorie
In vigore dal 4 gen 2006
Misure transitorie
In deroga agli , gli Stati membri autorizzano, sino al 31 dicembre 2006, l’importazione di embrioni provenienti dai paesi terzi elencati nell’allegato I a condizione che tali embrioni siano conformi:
a)
alle prescrizioni zoosanitarie specificate nel modello di certificato veterinario riportato nell’allegato V; e
b)
alle condizioni seguenti:
i)
gli embrioni devono essere prelevati o prodotti prima del 1o gennaio 2006;
ii)
gli embrioni devono essere utilizzati solo per essere impiantati in femmine di bovini situate nello Stato membro di destinazione indicato nel certificato veterinario;
iii)
gli embrioni non devono essere destinati a scambi intracomunitari;
iv)
gli embrioni devono essere accompagnati da un certificato debitamente compilato prima del 1o gennaio 2007.
Storico versioni
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