Art. 2 · Importazione di embrioni concepiti in vivo

Art. 2

Importazione di embrioni concepiti in vivo

In vigore dal 4 gen 2006
Importazione di embrioni concepiti in vivo Gli Stati membri autorizzano l’importazione di embrioni concepiti tramite fecondazione in vivo e conformi alle prescrizioni zoosanitarie specificate nel modello di certificato veterinario riportato nell’allegato II.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:168:oj#art-2