Art. 2
Importazione di embrioni concepiti in vivo
In vigore dal 4 gen 2006
Importazione di embrioni concepiti in vivo
Gli Stati membri autorizzano l’importazione di embrioni concepiti tramite fecondazione in vivo e conformi alle prescrizioni zoosanitarie specificate nel modello di certificato veterinario riportato nell’allegato II.
Storico versioni
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