Art. 4 · Funzionamento

Art. 4

Funzionamento

In vigore dal 23 dic 2005
Funzionamento 1.   Il gruppo è presieduto dalla Commissione. 2.   Il sottogruppo sherpa prepara le discussioni, i documenti di sintesi e i suggerimenti di interventi e/o misure politiche che vanno approvate dal gruppo; esso opera in stretto contatto con i servizi della Commissione. 3.   Il gruppo richiede il contributo di esperti e di parti interessate mediante accordi ad hoc e può istituire un numero limitato di gruppi ad hoc per esaminare questioni specifiche entro i termini del mandato che il gruppo stesso stabilisce; i gruppi ad hoc sono sciolti non appena espletato il loro mandato. 4.   La Commissione può invitare esperti od osservatori, aventi competenze specifiche su una tematica all’ordine del giorno, a partecipare alle deliberazioni del gruppo o a quelle dei gruppi ad hoc, ove ciò sia ritenuto utile e/o necessario. 5.   Le informazioni riservate cui si sia avuto accesso partecipando alle deliberazioni del gruppo o a quelle dei gruppi ad hoc non devono essere divulgate. 6.   Il gruppo, il sottogruppo sherpa e i gruppi ad hoc si riuniscono di norma presso la sede della Commissione secondo le modalità e il calendario fissati dalla Commissione. Quest'ultima assicura i servizi di segreteria. 7.   Il gruppo decide gli argomenti da mettere all’ordine del giorno per discussione. 8.   La Commissione ha facoltà di pubblicare, nella lingua originale del documento in questione, riassunti, conclusioni o conclusioni parziali ovvero documenti di lavoro del gruppo.
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