Art. 7 · Certificati di polizia sanitaria per le partite di volatili da cortile vivi, uova da cova e pulcini di un giorno

Art. 7

Certificati di polizia sanitaria per le partite di volatili da cortile vivi, uova da cova e pulcini di un giorno

In vigore dal 21 dic 2005
Certificati di polizia sanitaria per le partite di volatili da cortile vivi, uova da cova e pulcini di un giorno I certificati di polizia sanitaria che scortano le partite di volatili da cortile vivi, uova da cova e pulcini di un giorno provenienti dall’Italia recano la seguente dicitura: «Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2005/926/CE della Commissione.»
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