Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 dic 2005
L’accordo verrà applicato in via provvisoria, in attesa della sua conclusione ufficiale e fatta salva l’applicazione reciproca provvisoria dell’accordo da parte della Repubblica di Bielorussia, a partire dal 1o gennaio 2006. Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione.
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