Art. 5 · Spese di riunione

Art. 5

Spese di riunione

In vigore dal 14 dic 2005
Spese di riunione La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, dove appropriato, le spese di vitto e di alloggio per i rappresentanti, i membri dei sottogruppi, gli esperti e gli osservatori sostenute in relazione alle attività del gruppo, in conformità delle disposizioni in vigore alla Commissione. I rappresentanti non sono pagati per l’esercizio delle loro funzioni. Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti degli stanziamenti assegnati ai servizi interessati nell’ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
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