Art. 4 · Funzionamento

Art. 4

Funzionamento

In vigore dal 14 dic 2005
Funzionamento 1.   Il gruppo è presieduto dalla Commissione. 2.   In linea di massima, dopo avere discusso con il gruppo, la Commissione deve procedere, in una fase iniziale, ad una consultazione ampia, trasparente e aperta sui lavori del gruppo con gli operatori di mercato, i consumatori, i revisori dei conti e gli utenti finali. 3.   In accordo con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nel quadro di un mandato stabilito dal gruppo; essi sono sciolti non appena eseguito il mandato. I sottogruppi possono includere anche operatori del settore. 4.   Il presidente può chiedere ad esperti o osservatori aventi una competenza specifica su una questione all'ordine del giorno di partecipare ai lavori del gruppo o del sottogruppo, se ciò è utile e/o necessario. 5.   Le discussioni del gruppo non sono pubbliche. 6.   I gruppi e i sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione conformemente alle procedure e al calendario da essa stabiliti. La Commissione provvede al servizio di segreteria. Altri funzionari della Commissione aventi un interesse per i lavori possono partecipare a tali riunioni. 7.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione. 8.   La Commissione può pubblicare, nella lingua originale del documento in oggetto, sintesi, conclusioni, conclusioni parziali o documenti di lavoro del gruppo.
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