Art. 3
Composizione — Nomina
In vigore dal 14 dic 2005
Composizione — Nomina
1. Il gruppo è composto da rappresentanti ad alto livello provenienti dalle entità responsabili del controllo pubblico dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri o, se tali entità non esistono, dai rappresentanti dei ministeri nazionali competenti.
2. Ciascuno Stato membro designa un rappresentante ad alto livello proveniente da una delle autorità di cui al paragrafo 1, affinché partecipi alle riunioni del gruppo. La Commissione può rifiutare il rappresentante designato da uno Stato membro se non lo considera adeguato, in particolare se vi è un conflitto di interesse. In tal caso la Commissione informerà rapidamente lo Stato membro interessato, che potrà così designare un altro rappresentante.
3. Solo persone esterne alla professione di revisore possono essere designate come rappresentanti.
4. Ciascuno Stato membro designa un rappresentante. Un supplente per Stato membro può essere designato alle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 5.
5. Si applicano le seguenti disposizioni:
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qualora uno Stato membro sia rappresentato da un ministero, lo Stato membro sostituisce tale rappresentante con un rappresentante proveniente dal sistema di controllo pubblico dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile non appena tale sistema venga creato,
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i rappresentanti che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che rassegnano le dimissioni o che non rispettano le condizioni di cui al primo o terzo paragrafo del presente articolo o all’articolo 287 del trattato che istituisce la Comunità europea vengono sostituiti,
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i membri dei sottogruppi di cui all’ che sono operatori del settore firmano una dichiarazione, all’inizio del loro mandato e ogniqualvolta sia richiesto dal presidente, nella quale si impegnano ad agire nel pubblico interesse ed una dichiarazione in cui indicano l’assenza o l’esistenza di eventuali interessi che potrebbero mettere a repentaglio la loro obiettività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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