Art. 2
Compiti
In vigore dal 14 dic 2005
Compiti
La Commissione può consultare il gruppo in merito a qualsiasi questione relativa alla preparazione delle misure di esecuzione dell’ottava direttiva aggiornata. Il gruppo può altresì discutere di qualsiasi questione relativa alla cooperazione tra i sistemi di controllo pubblico dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile.
I principali compiti del gruppo sono:
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agevolare la cooperazione tra i sistemi di controllo pubblico degli Stati membri e consentire uno scambio di buone pratiche per quanto concerne la creazione di tali sistemi e la costante cooperazione tra di loro,
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contribuire alla valutazione tecnica dei sistemi di controllo pubblico dei paesi terzi e alla cooperazione internazionale tra gli Stati membri e i paesi terzi in questo settore,
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contribuire all’esame tecnico dei principi di revisione internazionali, compreso il loro processo di elaborazione, ai fini della loro adozione a livello comunitario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:909:oj#art-2