Art. 8

Art. 8

In vigore dal 12 dic 2005
Qualora conformemente alla decisione dell’AIPN il periodo dell’aiuto finanziario sia giunto a scadenza ma la disabilità o la malattia grave o prolungata persista, è prevista la possibilità di accordare una proroga. L’AIPN delibera in merito alla proroga dell’intervento finanziario sulla base, se del caso, di un nuovo parere medico e di un parere sulla situazione sociale dell’interessato conformemente agli . Se tale proroga è concessa, l’aiuto prende effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’ultimo mese di applicazione della precedente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:6(1):oj#art-8