Art. 8
In vigore dal 12 dic 2005
Qualora conformemente alla decisione dell’AIPN il periodo dell’aiuto finanziario sia giunto a scadenza ma la disabilità o la malattia grave o prolungata persista, è prevista la possibilità di accordare una proroga. L’AIPN delibera in merito alla proroga dell’intervento finanziario sulla base, se del caso, di un nuovo parere medico e di un parere sulla situazione sociale dell’interessato conformemente agli . Se tale proroga è concessa, l’aiuto prende effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’ultimo mese di applicazione della precedente decisione.
Storico versioni
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