Art. 7

Art. 7

In vigore dal 12 dic 2005
L’AIPN della Commissione prende la propria decisione entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda, sulla base dei pareri formulati a norma degli . Se viene accordato, l’aiuto finanziario prende effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della domanda ed è concesso per una durata massima di 12 mesi.
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