Art. 6
In vigore dal 12 dic 2005
Il parere sulla situazione sociale del richiedente è formulato da un assistente sociale dell’istituzione responsabile ai sensi dell’. Tale parere sociale tiene conto del parere medico e comprende un’analisi della situazione sociale, delle reali esigenze in rapporto alla malattia o alla disabilità e in particolare della situazione finanziaria e dei redditi e degli oneri del richiedente. Sulla base del parere medico e dell’analisi di cui sopra, l’assistente sociale propone, conformemente alle disposizioni dell’, l’importo da accordare a titolo di aiuto finanziario, il periodo durante il quale tale aiuto è concesso ed il riesame, se lo ritiene necessario, della situazione sociale e dello stato di salute della persona di cui trattasi. In caso di disaccordo tra il richiedente e l’assistente sociale sull’analisi socio-economica, la pratica è sottoposta per parere ad un comitato paritario costituito su iniziativa della Commissione.
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