Art. 10

Art. 10

In vigore dal 12 dic 2005
Qualora gli venga riconosciuta una malattia grave o prolungata oppure una disabilità, sulla base delle disposizioni di cui agli , il coniuge superstite beneficia di un aiuto finanziario calcolato nel modo seguente: — l’importo corrispondente alle spese connesse alla malattia grave o prolungata o alla disabilità non rimborsate da altre fonti, maggiorato del minimo vitale e detratti i redditi dell’interessato ai sensi dell’. L’importo dell’aiuto non può tuttavia essere superiore all’ammontare delle spese suddette.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:6(1):oj#art-10