Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 dic 2005
Cipro e Malta sono esentati dall’obbligo di applicare la direttiva 2002/54/CE, ad eccezione dell’articolo 20.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:886:oj#art-1