Art. 7
Provvedimenti relativi alla produzione di effluente
In vigore dal 8 dic 2005
Provvedimenti relativi alla produzione di effluente
Le autorità nazionali provvedono affinché la produzione di effluente in termini di azoto e di fosforo non superi il livello del 2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:880:oj#art-7