Art. 10 · Trasmissione di relazioni

Art. 10

Trasmissione di relazioni

In vigore dal 8 dic 2005
Trasmissione di relazioni 1.   Ogni anno le autorità competenti trasmettono alla Commissione i risultati delle attività di monitoraggio corredati di una relazione sintetica sulle pratiche di valutazione (controlli aziendali, comprendenti informazioni sulle aziende risultate non conformi in esito ai controlli amministrativi e alle ispezioni in loco) e sull’evoluzione della qualità delle acque (sulla base del monitoraggio della lisciviazione a livello di zona radicale, della qualità delle acque di superficie e sotterranee e sui calcoli impostati su modelli). La prima relazione è trasmessa entro marzo 2007 e, successivamente, ogni anno entro il mese di marzo del 2008, 2009 e 2010. 2.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la relazione comprende i dati seguenti: a) dati sulla fertilizzazione in tutte le aziende che beneficiano di una deroga individuale; b) evoluzione del numero dei capi per categoria di bestiame nei Paesi Bassi e nelle aziende oggetto della deroga; c) evoluzione della produzione nazionale di effluente in termini di tenore di azoto e di fosfato; d) sintesi dei risultati dei controlli relativi ai coefficienti di escrezione per gli effluenti di suini e pollame a livello nazionale. 3.   I risultati così ottenuti sono presi in considerazione dalla Commissione ai fini di eventuali successive richieste di deroga da parte delle autorità olandesi. 4.   Per fornire indicazioni sulla gestione nelle aziende dedite a praticoltura oggetto di una deroga e sul livello di ottimizzazione della gestione raggiunto, le autorità competenti presentano ogni anno alla Commissione una relazione sulla fertilizzazione e sulla resa per ciascun tipo di terreno e di coltura.
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