Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 dic 2005
Alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga richiesta dai Paesi Bassi con lettera dell’8 aprile 2005 per consentire un quantitativo di effluenti di allevamento superiore a quello previsto dalle frasi introduttive del punto 2 e della lettera a) del punto 2 dell’allegato III della direttiva 91/676/CEE.
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