Art. 1

Art. 1

In vigore dal 7 dic 2005
1.   Gli aiuti esaminati nella presente decisione, concessi dalla Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) nell'ambito della ristrutturazione del gruppo ABX Logistics, sono compatibili col mercato comune alle condizioni previste all’. 2.   I finanziamenti che la SNCB ha utilizzato per finanziarie l’abbandono di una parte di ABX Logistics (Francia), e gli altri finanziamenti esaminati nella presente decisione, in particolare gli investimenti in capitale realizzati nel 2001 e i «contributi paralleli», non costituiscono aiuti di Stato.
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