Art. 3
Disposizioni generali
In vigore dal 2 dic 2005
Disposizioni generali
1. Ciascuna parte adotta i necessari provvedimenti legislativi, regolamentari e di altra natura e le pertinenti misure di esecuzione al fine di attuare il presente protocollo.
2. Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano il diritto delle parti di mantenere o istituire un registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti più ampio o più accessibile al pubblico di quanto imposto dal presente protocollo.
3. Ciascuna parte adotta le misure atte a garantire che il pubblico e i dipendenti di un impianto che denuncino ad autorità pubbliche una violazione della normativa nazionale di attuazione del presente protocollo da parte di un impianto non siano danneggiati, perseguitati o molestati dai responsabili dell'impianto o dalle autorità pubbliche per avere denunciato la violazione.
4. Nell'attuare il presente protocollo, ciascuna parte segue l'approccio precauzionale sancito nel principio 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992.
5. Per limitare la duplicazione delle relazioni, i sistemi di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti possono essere integrati, nella misura del possibile, con fonti d'informazione esistenti, quali meccanismi di notificazione coperti da licenza o autorizzazione di esercizio.
6. Le parti si sforzano di raggiungere una convergenza tra i registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.
Storico versioni
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Proeli:dec:2006:61(1):oj#art-3