Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 nov 2005
La decisione 2005/760/CE è modificata come segue: 1) L’ è sostituito da quanto segue: « 1.   In deroga all’, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri autorizzano le importazioni di volatili provenienti da o destinate a enti, istituti e centri riconosciuti dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione ai sensi della direttiva 92/65/CEE. 2.   In deroga all’, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri autorizzano le importazioni di: a) uova da cova delle specie di cui all’, paragrafo 1, lettera a), purché tali uova siano destinate: i) a enti, istituti e centri riconosciuti di cui al paragrafo 1, o ii) a incubatoi specifici riconosciuti dall’autorità competente, in cui non vengano contemporaneamente incubate uova di pollame e in cui le uova siano poste solo dopo una fumigazione che garantisca una decontaminazione efficace del guscio; b) campioni raccolti da qualsiasi specie di volatile, confezionati in modo sicuro e inviati direttamente, sotto la responsabilità delle competenti autorità del paese di spedizione compreso nell’elenco dell’allegato, a un laboratorio riconosciuto in uno Stato membro a fini di diagnosi di laboratorio; c) prodotti derivati da specie che soddisfano le condizioni di cui al capitolo II, lettera C; capitolo III, lettera C; capitolo IV, lettera B; capitolo VI, lettera C e capitolo X, lettera B dell’allegato VII e al capitolo II, lettera C; capitolo III, paragrafo II, lettera B; capitolo VII, lettera A, numero 1), punto a); capitolo VII, lettera B, numero 5) e capitolo X dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002; d) prodotti derivati da specie che, secondo le norme comunitarie, non sono soggette a particolari condizioni zoosanitarie né a divieti o restrizioni per motivi di polizia sanitaria, compresi i prodotti di cui al capitolo III, numero III, dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002, se si tratta di guano mineralizzato di uccelli proveniente da paesi che, negli ultimi 12 mesi non hanno dichiarato la presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità provocata da virus influenzale A, sottotipo H5N1.» 2) All’articolo 6, la data «30 novembre 2005» è sostituita da «31 gennaio 2006».
Storico versioni

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