Art. 7 · Messa a disposizione di informazioni

Art. 7

Messa a disposizione di informazioni

In vigore dal 28 nov 2005
Messa a disposizione di informazioni Gli Stati membri mettono a disposizione per un periodo di almeno dieci anni tutti gli elementi necessari per stabilire se le compensazioni concesse sono compatibili con la presente decisione. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri le trasmettono tutte le informazioni che la Commissione reputa necessarie per stabilire se i sistemi di compensazione in vigore siano compatibili con la presente decisione.
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